Registro Nazionale Installatori FER

Quadro Normativo

In attuazione della direttiva dell’Unione europea 2009/28/CE, il governo ha emanto il Decreto Legislativo 28/11, il quale interviene sulla regolarizzazione degli “Installatori e manutentori di caldaie, camini e stufe a biomasse, sistemi solari in edifici, sistemi geotermici e pompe di calore”. Il provvedimento, nella pratica, impone che, a partire dall’agosto del 2013, chiunque svolga attività su impianti FER (Fonti di Energie Rinnovabili) debba essere in possesso di una specifica qualificazione, ottenuta tramite apposito corso di formazione.

Ma chi è soggetto agli obblighi di formazione istituiti dal decreto n.28 del 2011 e s.m.i.?
Cosa comporta il mancato rispetto di questi obblighi?

Ad oggi, i soggetti qualificati all’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) sono coloro in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui alle lettere a) b) c) e d) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 3. A scanso di equivoci, si chiarisce che le lettere sopra citate non indicano il tipo di qualifica professionale assegnata dalla camera di commercio (es. la lettera D per gli impianti idrici e sanitari), ma come tale abilitazione è stata conseguita. Per cui la lettera a) corrisponde a coloro che hanno ottenuto la qualifica tramite laurea, la lettera b) si riferisce ai diplomati, la lettera c) ai soggetti in possesso di titolo di formazione professionale e la lettera d) a coloro che hanno ottenuto le abilitazioni grazie all’esperienza lavorativa come operaio specializzato.

Chi intraprende l’attività risulta quindi automaticamente qualificato con una sola eccezione: coloro che, a far data dal 4 agosto 2013, abbiano inteso o intendano conseguire la qualifica ai sensi di quanto previsto dall’art.4, comma 1, lett. c) del d.m. 37/2008 (ovvero tramite titolo di formazione professionale), i quali dovranno seguire uno specifico corso di formazione.

Questo corso è articolato in due fasi: la prima, teorica, concerne l’inquadramento generale delle problematiche legate allo sfruttamento delle fonti rinnovabili nel panorama nazionale ed europeo con gli opportuni richiami di normativa generale, tecnica e di sicurezza che riguardano l’installazione e la manutenzione, anche straordinaria, di impianti alimentati da FER, mentre la seconda, teorica e pratica, analizza le caratteristiche delle singole tecnologie.

La struttura del corso è modulare, quindi la prima fase risulta comune a tutti gli indirizzi, mentre la seconda fase è composta da tanti moduli quante sono le macrotipologie impiantistiche individuate dal decreto (Biomasse per usi energetici, pompe di calore, sistemi solari termici, sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici).

La durata minima del percorso di formazione è di 80 ore, di cui 20 ore per il modulo comune e 60 ore (di cui almeno 20 di pratica) per i moduli specifici. Al termine del corso è poi prevista una verifica finale volta ad accertare l’apprendimento delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali previste.

Tale percorso può essere abbreviato grazie al riconoscimento di crediti formativi. Tali crediti possono essere riconosciuti, a seconda della Regione, per le competenze acquisite attraverso la partecipazione a corsi di formazione e documentati da specifici attestati, attraverso lo svolgimento di attività lavorativa nel settore di riferimento debitamente documentata o il possesso di specifici diplomi professionali.

Questo per coloro che ottengono la qualifica di responsabile tecnico a seguito di un titolo di formazione professionale.

Tutti gli altri sono invece automaticamente qualificati, ma, a norma del comma 1, lett. f dell’allegato 4 al D.lgs. 3 marzo 2011 n.28, è inserito l’obbligo di aggionamento. Quest’ultimo deve avvenire con cadenza triennale, a decorrere dall’agosto 2013 o dalla data in cui si è ottenuta la qualifica, e deve avvenire attraverso la partecipazione a specifiche attività formative, nella durata minima di 16 ore. In via transitoria, tutte le attività formative di aggiornamento realizzate dal 1° agosto 2013, assolvono gli obblighi formativi fino al 31 dicembre 2019.